Statuto

ART. 1 COSTITUZIONE

La “Associazione Teatro Carlo Felice ETS APS” è un’Associazione senza scopo di lucro, con sede in Genova, costituita per la promozione della musica e della cultura musicale allo scopo di realizzare attività benefiche.

ART. 2 SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE

L’associazione, nell’esclusivo perseguimento delle proprie finalità di solidarietà e utilità sociale, è costituita specificamente per i seguenti scopi:

  • La promozione della cultura e dell’arte, della musica in genere ed in particolare del teatro lirico e musicale;
  • la tutela, la promozione e la valorizzazione della vita musicale in Genova e nel suo territorio, nonché del patrimonio culturale ad essa attinente, con le iniziative connesse e l’organizzazione, in qualsiasi forma, d’attività e manifestazioni.
  • lo sviluppo e la salvaguardia delle Istituzioni musicali e culturali, con speciale riguardo alla “Fondazione Teatro Carlo Felice”, per accrescerne il prestigio e per favorirne l’inserimento in una moderna realtà culturale, non solo a livello cittadino, ma anche nazionale ed internazionale.

L’Associazione non potrà compiere attività diverse da quelle dirette all’attuazione degli scopi suddetti, salvo che siano ad essi direttamente connesse od accessorie per natura, in quanto integrative degli scopi sociali.

ART. 3 SOCI

3.1 Possono essere Soci dell’Associazione tutti coloro che, condividendone le finalità, ad essa intendano cooperare accettandone lo statuto integralmente.

L’aspirante Socio dovrà presentare domanda d’ammissione controfirmata da un Socio con anzianità non inferiore ad un anno.

Per ciascun Socio non saranno ammesse più di due presentazioni per ogni delibera del Consiglio Direttivo. Tale domanda dovrà poi essere approvata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.

I Soci sono obbligati al pagamento della quota d’iscrizione e della quota annua d’associazione, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo, entro sei mesi dall’inizio d’ogni esercizio sociale.

I Soci hanno diritto a partecipare alle assemblee e ad ogni attività associativa purché in regola col pagamento delle quote.

Il rapporto associativo è improntato a criteri d’effettività ed uniformità. È esclusa la partecipazione solo temporanea alla vita associativa.

3.2 Fermi restando i suddetti criteri, i Soci dell’Associazione si distinguono in: Soci Fondatori, Soci Ordinari e Sostenitori, Soci Giovani, Soci Benemeriti ed Onorari.

Sono Soci Fondatori coloro che hanno costituito e fondato l’“Associazione Teatro Carlo Felice”.

Sono Soci Ordinari le Persone Fisiche che, avendo accettato integralmente il presente statuto, siano state come sopra ammesse a partecipare all’Associazione.

Sono Soci Ordinari Sostenitori tutti coloro che hanno corrisposto una quota annuale superiore alla misura stabilita dal Consiglio Direttivo.

Sono Soci Giovani coloro che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno d’età.

Sono Soci Benemeriti coloro che, persone fisiche o giuridiche, contribuiscono in qualsiasi modo al perseguimento degli scopi sociali, anche con elargizioni liberali o prestazioni personali: tale qualifica verrà attribuita con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.

Sono Soci Onorari coloro ai quali l’Associazione, per delibera motivata del Consiglio Direttivo, riconosce particolari meriti.

I Sono Benemeriti e Onorari sono esenti dalla quota associativa.

3.3 La qualità di Socio, come sopra acquisita, viene perduta:

  • per dimissioni volontarie che avranno efficacia qualora presentate almeno due mesi prima della fine d’ogni esercizio sociale;
  • per decadenza a seguito del mancato pagamento della quota;
  • per radiazione, in conseguenza del compimento d’azioni pregiudizievoli agli scopi statutari ovvero al buon funzionamento dell’Associazione, con deliberazione maggioritaria e segreta del Collegio dei Probiviri, sentito l’interessato, per proposta motivata del Consiglio Direttivo.

La qualità di socio non è trasmissibile per atto tra vivi, né è soggetta a rivalutazione.

E’ facoltà del Consiglio Direttivo di fissare, anno per anno e con propria deliberazione, il numero di nuovi associati da ammettere all’Associazione.

ART. 4 ADERENTI

Col riferimento specifico agli scopi dell’Associazione come enunciato all’art.2, al fine di favorire l’ingresso di giovani soci nell’Associazione, il Consiglio Direttivo promuove la partecipazione d’associazioni giovanili aventi finalità analoghe a quella dell’Associazione, alle sue attività culturali ed associative, senza che in nessun modo possa riconoscersi agli interessati la qualità di socio se non con l’osservanza delle procedure statutarie. Il Consiglio Direttivo dovrà stabilire con proprio regolamento le modalità di partecipazione a dette attività, attribuendo una delega specifica ad un Consigliere unitamente all’organizzazione dei Soci Giovani.

ART. 5 ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea dei Soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente; uno o più Vice Presidenti; il Segretario, il Collegio dei Revisori dei conti; Il Collegio dei Probiviri. L’esercizio delle funzioni inerenti alle cariche sociali è gratuito.

ART. 6 ASSEMBLEA

6.1 L’Assemblea è costituita dai Soci in regola con il versamento delle quote associative, dai Soci Onorari e dai Soci Benemeriti, i quali partecipano ad essa con voto deliberante singolo, per l’approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina dell’organo direttivo.

L’assemblea è Ordinaria o Straordinaria. È ammessa la rappresentanza in assemblea per delega scritta intestata ad un Socio avente diritto di voto e per ogni specifica riunione assembleare. Nessun Socio potrà rendersi portatore di più di tre deleghe.

6.2 L’Assemblea è convocata dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, almeno una volta l’anno, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

L’Assemblea, Ordinaria o Straordinaria, è convocata anche qualora il Consiglio lo ritenesse opportuno ovvero per richiesta di almeno un quinto dei soci.

L’avviso di convocazione, comunicato a tutti i soci aventi diritto di voto almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, dovrà contenere l’indicazione del luogo e l’ora della riunione con l’Ordine del Giorno deliberato dal Consiglio Direttivo.

6.3 Le deliberazioni dell’Assemblea Ordinaria riguardano:

  • l’approvazione del rendiconto della gestione e del preventivo economico;
  • la determinazione del numero, la composizione e la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri, del Revisore o del Collegio dei Revisori.
  • tutti gli oggetti ad essa sottoposti dal Consiglio Direttivo salvo quanto disposto per l’Assemblea Straordinaria.

Le Deliberazioni dell’Assemblea Ordinaria, in prima convocazione, sono prese con l’intervento di almeno metà dei Soci aventi diritto di voto ed a maggioranza dei voti; in seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti ed approvate a maggioranza dei voti.

6.4 Le deliberazioni dell’Assemblea Straordinaria, riguardano esclusivamente:

  • le modificazioni statutarie.
  • Ogni altro argomento per legge riservato all’Assemblea Straordinaria
  • lo scioglimento dell’Associazione e deliberazioni connesse.

L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con l’intervento di almeno due terzi dei Soci aventi diritto di voto ed, in seconda convocazione, con l’intervento di almeno un terzo più uno dei Soci aventi diritto di voto.

Sia in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo che per lo scioglimento dell’associazione, per il quale sarà necessaria la maggioranza dei tre quarti dei Soci (art. 21 Cod. Civ.).

ART. 7 CONSIGLIO DIRETTIVO

7.1 Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a nove membri che rimarranno in carica per tre anni e potranno essere rieletti.

I membri del Consiglio Direttivo debbono essere eletti tra Soci.

Le candidature a Consigliere dovranno essere presentate da un numero di Soci non inferiore a dieci.

Ogni Socio può presentare più di un candidato.

La lista delle candidature verrà formata dal Consiglio uscente entro dieci giorni dalla data fissata per l’assemblea elettiva, ferma restando la libertà di voto.

7.2 I Consiglieri eletti nominano tra di loro il Presidente, il od i Vice Presidenti ed il Segretario, per la durata del Consiglio che li ha nominati.

Qualora per dimissioni od altre cause venisse a mancare la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo eletto dall’Assemblea dovrà convocarsi l’Assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

In tutti gli altri casi i componenti del Consiglio Direttivo coopteranno i Consiglieri mancanti che resteranno in carica per la durata del Consiglio medesimo.

7.3Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il perseguimento degli scopi associativi, ed in particolare tra l’altro:

  • Programmare le attività associative e curarne l’attuazione
  • Approvare il progetto di rendiconto e di preventivo economico
  • Determinare la quota d’iscrizione e la quota annuale ordinaria, sostenitrice e giovani.
  • Accettare contribuzioni straordinarie e prestazioni a titolo gratuito da parte di soci o di terzi, deliberando solo in quest’ultimo caso all’unanimità.
  • Deliberare la convocazione dell’Assemblea in tutti i casi previsti dallo Statuto
  • Curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari.

7.4 Il Consiglio verrà convocato dal Presidente o dal Vice Presidente, anche su richiesta di due Consiglieri, del Collegio dei Revisori o del Collegio ei Probiviri, con preavviso di almeno cinque giorni e delibererà a maggioranza semplice, con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

Nelle votazioni, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Una volta costituito il Consiglio, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente od il consigliere più anziano di età.

Il Consigliere che, senza giustificazione e per tre volte consecutivamente abbia disertato le riunioni del Consiglio Direttivo, decade automaticamente dalla carica e può essere sostituito per cooptazione.

7.5. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare, con propria delibera motivata, specifici comitati composti anche da Soci non Consiglieri ma presieduti da un Consigliere responsabile per attività particolari.

ART. 8 PRESIDENTE

Il Presidente ed in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, hanno la rappresentanza dell’Associazione sia nei confronti dei terzi che in giudizio.

Egli promuove e coordina l’attività dell’Associazione, dirige i lavori del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, curando l’esecuzione delle deliberazioni.

ART. 9 SEGRETARIO

Il Segretario dell’Associazione viene nominato tra i membri del Consiglio Direttivo medesimo.

Il Segretario ha altresì la firma sui conti sociali in conformità e nei limiti delle deleghe che sono conferite dal Consiglio Direttivo, provvede alla tenuta della contabilità, redige le bozze di bilancio preventivo e consuntivo che il Consiglio Direttivo propone all’Assemblea dei soci, rilascia ai soci le quietanze di pagamento per le quote sociali, provvede alla tenuta del libro dei Soci ed alle relative certificazioni.

ART.10 COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi, che eleggono il loro Presidente, e due supplenti: essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio si riunisce, su convocazione del Presidente, nei modi e nei termini di legge, per i controlli di competenza, esamina il progetto di bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo e ne deve riferire all’Assemblea.

Al Collegio dei Revisori compete di vigilare sull’osservanza della Legge e dello Statuto, riscontrando in particolare la regolarità contabile e di gestione.

A tale scopo essi possono richiedere di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo, facendo verbalizzare eventuali osservazioni ed in ogni caso in sede di approvazione del progetto di bilancio.

Con apposita deliberazione assembleare le funzioni del Collegio dei Revisori dei conti potranno venire demandate ad un unico Revisore dei conti.

ART. 11 PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dall’Assemblea.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio nomina nel suo seno il Presidente.

E’ compito dei Probiviri:

  • decidere, con provvedimento motivato e sentite le parti, le controversie riguardanti l’interpretazione e l’applicazione dello Statuto e le eventuatra Soci ed Organi Sociali.
  • Decidere il giudizio sulla decadenza dei Soci e/o loro radiazione proposta dal Consiglio Direttivo ai sensi dell’art. 3.3.c., sentito l’interessato in contraddittorio.

ART. 12 ESERCIZIO FINANZIARIO

L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto di ogni anno.

L’Associazione ha l’obbligo di redigere il bilancio o il rendiconto annuale e di impiegare i proventi e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Il rendiconto annuale o bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo in carica con la relativa relazione, viene verificato dal Collegio dei Revisori dei conti, per quanto di loro competenza e dovrà essere sottoposto all’Assemblea dei Soci entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario, salva dilazione per forza maggiore verificata da parte del Collegio dei Revisori dei Conti.

E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, proventi e avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART. 13 PATRIMONIO

Il patrimonio sociale può essere formato da beni immobili e mobili, nonché da valori di qualsivoglia natura, che per acquisto, donazione, lascito o qualsiasi altro titolo, appartengono all’Associazione.

ART. 14 SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione è costituita a tempo indeterminato. L’Assemblea Straordinaria potrà deliberarne l’eventuale scioglimento con le maggioranze previste dallo Statuto.

In caso di scioglimento l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito comunque l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, legge n. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 15 NORMA TRANSITORIA

L’esercizio in corso chiuderà il 31 agosto 2003, il relativo rendiconto dal primo gennaio 2003 al 31 agosto 2003 verrà portato in discussione in occasione dell’assemblea ordinaria che si terrà entro febbraio 2004.

Sono confermate le cariche sociali elette nell’Assemblea del 16 ottobre 2002 e nominate nel Consiglio del 31 ottobre 2002, assumendo il Tesoriere i compiti e le funzioni del Segretario.